- ARCHIVIAZIONI DATI
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Una volta effettuato lo scarico dei dati della memoria di massa del tachigrafo (ogni al massimo 3 mesi calendariali) e della carta conducente (ogni al massimo 21 giorni calendariali), l'azienda ha il dovere di generare una copia di sicurezza dei file (estensione .DDD) su supporto removibile.
I file devono obbligatoriamente restare a disposizione di un eventuale controllo per un anno, come i vecchi dischi di carta. In qualsiasi caso, in fase di controllo verranno esaminati solo i file .DDD: nessuna stampa effettuata da dispositivi che non sono il tachigrafo digitale ha valore legale.
I file sono protetti da firma digitale
Un accesso effettuato attraverso software non appositi (es. Block notes, Microsoft Word, Acrobat Reader) non rende possibile la visione delle attività. Qualsiasi modifica apportata all'interno del file ne comporta l'invalidità. Qualora si avesse l'esigenza di visionare l'operato dell'autista è necessario munirsi di un software di valutazione specifico.
Cogliamo l'occasione per ricordare che, in riferimento al Reg. N.561/2006, Art.26 il conducente deve, su richiesta degli addetti ai controlli, essere in grado di presentare i dischi tachigrafici, le registrazioni manuali e le stampate della settimana in corso e dei 28 giorni precedenti.
Questo obbligo è vincolante dal 1° maggio 2006 in tutti i Paesi Membri dell'Unione Europea.



